Statuto

Statuto CIRCOLO PARADISI

Costituzione e scopi:

Art. 1 – E’ costituito in Vignola, via Paradisi n. 11, un Circolo denominato “Circolo Paradisi”.
Il Circolo non persegue finalità di lucro, é apartitico, autonomo e nasce per la volontà di liberi cittadini.
Art. 2 – Lo scopo principale del Circolo é quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, benefiche e assistenziali nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci.
Pertanto il Circolo potrà:
– organizzare manifestazioni, spettacoli, mostre, riunioni conviviali ed altre iniziative, nel rispetto delle normative vigenti;
– collaborare con organismi, movimenti ed associazioni utili a garantire l’economia e la funzionalità del Circolo e a favorire il suo sviluppo;
– compiere gli atti necessari e concludere operazioni di natura mobiliare.
Art. 3 – La durata del Circolo é illimitata.
Art.4 – La natura giuridica del Circolo é quella delle associazioni non riconosciute previste dall’art. 36 del Codice Civile. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati.
Associazione
Art. 5 – Il numero dei Soci é illimitato. Al Circolo possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla convinzione politica, religiosa o dalla attività professionale.
Per i minori di 14 anni é richiesto l’assenso dell’esercente la potestà.
Per l’iscrizione al Circolo é necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente:
nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza del richiedente;
indicazione delle generalità di due Soci del Circolo che attestano, con la loro sottoscrizione, la moralità del richiedente;
autocertificazione attestante l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta;
sottoscrizione di impegno al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni del Circolo nonché consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
E’ facoltà dell’aspirante Socio indicare nella domanda  nome, cognome, luogo e data di nascita e professione del coniuge, del convivente e dei figli conviventi, dagli stessi sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. A questi  vengono estesi  tutti i diritti del Socio di cui all’articolo 7, eccettuata la manifestazione del diritto di voto,  nonché tutti i doveri del Socio di cui all’articolo 8, eccettuato il versamento della quota annuale. Tali persone, se maggiorenni, possono essere portatori di delega.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo 9.
La perdita dello status di Socio si estende  automaticamente all’eventuale coniuge, convivente o figlio convivente.
Art. 6 – Le richieste di ammissione al Circolo sono valutate dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data certa di ricezione. La deliberazione di ammissione, a scrutinio segreto, deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione  con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
Art. 7 – I Soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali del Circolo;
b) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo;
c) partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
d) essere eletti alle cariche del Circolo.
Art. 8 – I Soci hanno il dovere di:
a) versare entro i termini previsti la quota annua fissata dal Consiglio Direttivo;
b) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
c) serbare nei locali del Circolo un corretto contegno sotto il profilo morale, di educazione e di rispetto del prossimo.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del Circolo e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né é trasmissibile o rimborsabile, neppure parzialmente.
Art. 9 – La decadenza da Socio può avvenire per:
– dimissioni;
– decesso;
– mancato versamento della quota entro i termini stabiliti;
– espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – I figli conviventi del Socio fino al compimento del venticinquesimo  anno di età godono dei diritti di cui all’articolo 7, limitatamente alle lettere a/, b/ e d/.
Gli stessi sono tenuti ad osservare i doveri di cui all’articolo 8, lettere b/ e c/.
Provvedimenti disciplinari
Art. 11 – Nel caso di infrazioni da parte di Soci di norme del presente Statuto,  dei Regolamenti interni e di deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, di insofferenza alle comuni regole di educazione e di reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione della qualità di Socio per un periodo fino a sei mesi;
4) espulsione.
L’adozione del provvedimento di espulsione deve essere provocata da una grave mancanza del Socio che abbia tenuto un comportamento palesemente contrario ai principi a cui si ispira il Circolo ovvero per aver in qualunque modo arrecato danni morali al Circolo stesso o materiali al suo patrimonio, salva comunque l’azione civile di risarcimento.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per l’adozione dei provvedimenti disciplinari dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Contro il provvedimento di cui al punto 4), può essere proposto ricorso sul quale si esprimerà l’Assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
Organi
Art.  12 – Sono organi del Circolo:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo.
Art. 13 – L’Assemblea del Circolo é costituita da tutti i Soci. ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
In caso di impedimento, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe in ogni Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai Soci con congruo anticipo ed affisso alla bacheca del Circolo; deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Art. 14 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre  precedente, di norma presso i locali del Circolo.
Può essere altresì convocata qualora il 20% dei Soci ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.
E’ presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso impossibilità anche di questi, dall’altro Vice Presidente, ovvero dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di
età, se Presidente e Vice Presidenti non sono disponibili.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15 – E’ compito dell’Assemblea dei Soci:
a) modificare lo Statuto;
b) approvare Regolamenti interni;
c) deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul bilancio consuntivo;
d) approvare le linee generali di azione del Circolo;
e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
f) deliberare su oggetti proposti dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare su ricorsi di Soci di cui all’articolo 11, quarto comma, e di aspiranti Soci, di cui all’articolo 6, secondo comma.
Art. 16 – In prima convocazione l’Assemblea é valida con la presenza della metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, che deve avvenire in giorno diverso dalla prima e dovrà essere già indicata in sede di prima convocazione, l’Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea in prima ed in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, eccettuato il caso di cui all’articolo 11, quarto comma, nonché quanto precisato al successivo comma.
In caso di delibera di riforma dello Statuto, é  richiesta la presenza della metà più uno dei Soci ed il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo é composto da almeno nove Soci, resta in carica da uno a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, si procederà alla reintegrazione ricorrendo alla graduatoria delle ultime elezioni.
Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, sarà convocata l’Assemblea per procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni volta che ne venga fatta richiesta da un Consigliere.
Le riunioni sono convocate dal Presidente,  anche in via telematica, almeno quattro giorni prima della data stabilita.
Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o in caso impossibilità anche di questi, dall’altro Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni é richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, eccettuato quanto previsto all’articolo 11, terzo comma, del presente Statuto.
Deve essere redatto sommario verbale delle decisioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di impulso e di gestione dell’attività del Circolo, salvo quelli spettanti all’Assemblea.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono compiti del Consiglio Direttivo:
– dare attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi di attività;
– redigere il bilancio consuntivo;
– stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività del Circolo;
– emanare eventuali Regolamenti interni;
– deliberare sulle richieste di ammissione al Circolo di nuovi soci e sull’adozione dei    provvedimenti disciplinari.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro dallo stesso nominate, nonché dell’attività volontaria anche di non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi e iniziative.
Per la loro attività i Consiglieri, i componenti delle commissioni ed i delegati non percepiranno alcun compenso. Ne fanno eccezione specifici rapporti professionali.
Art. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo di fronte ai terzi e in giudizio.Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni e sovrintende alle attività del Circolo.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età. In caso impossibilità anche di questi, dall’altro Vice Presidente.
Patrimonio e bilancio
Art. 21 – Il patrimonio del Circolo é indivisibile ed é costituito dal patrimonio mobiliare di proprietà del Circolo stesso.
I proventi sono costituiti da:
– quote annuali versate dai Soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi di enti pubblici e privati, anche finalizzati a specifiche iniziative;
– erogazioni liberali di Soci e di terzi;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi;
proventi da cessione di beni e servizi a Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale o artigianale svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate agli scopi statutari;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, feste, rappresentazioni teatrali, iniziative musicali, riunioni conviviali e sottoscrizioni anche a premi;
ogni altra entrata compatibile con le finalità del Circolo.
Art. 22 – L’esercizio sociale va dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.

Scioglimento

Art. 23Il Circolo si scioglie per cause stabilite dalla legge, per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi del Circolo, per volontà dei quattro quinti dei Soci.
Verificandosi lo scioglimento, l’Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri.
L’eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto in beneficenza.
Disposizione finale
Art. 24 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.